Convenzione›Parte QUARTA
Art. 20
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - Se i documenti o altre scritture da produrre agli organismi di cui all', paragrafo 1 di una Parte contraente sono esenti o parzialmente esenti da imposte o tasse, comprese le tasse consolari e spese amministrative, tale esenzione è estesa anche ai documenti o altre scritture da produrre, per l'applicazione delle legislazioni di cui all', paragrafo 1, ad un organismo corrispondente dell'altra Parte contraente.
2. - I documenti da produrre, per l'applicazione delle legislazioni indicate all', paragrafo 1, agli organismi di una Parte contraente di cui all', paragrafo 1, non sono soggetti a legalizzazione ai fini dell'utilizzazione presso organismi dell'altra Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-20