ConvenzioneParte PRIMA

Art. 2

In vigore dal 19 dic 1978
. 1.- Ove la presente Convenzione non stabilisca altrimenti, essa si applica: - in Italia alle materie disciplinate dalla legislazione relativa: a) all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale; b) alle prestazioni familiari; - nel Liechtenstein alle materie disciplinate dalla legislazione relativa: a) all'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti; b) all'assicurazione di invalidità; c) alle prestazioni familiari. 2. - La presente Convenzione si applica anche alle materie disciplinate dalle leggi e dai regolamenti che codificano, modificano, o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo. Essa si applicherà ugualmente alle materie disciplinate: a) dalle leggi e dai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, semprechè un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti; b) dalle leggi e dai regolamenti che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di persone, semprechè non vi sia al riguardo opposizione dalla Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte, entro tre mesi dalla ricezione di tali atti.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-2

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