ConvenzioneParte PRIMA

Art. 5

In vigore dal 19 dic 1978
. Fatta riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, le persone elencate all', che a norma delle legislazioni di cui all' hanno diritto a prestazioni, ottengono tali prestazioni integralmente e senza limitazioni finché risiedono nel territorio di uno dei due Stati contraenti. Con la stessa riserva le prestazioni elencate vengono concesse da uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente ed ai loro superstiti residenti in un terzo Stato, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai propri cittadini ed ai loro superstiti che sono residenti in tale terzo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo