Convenzione›Parte TERZA
Art. 10
In vigore dal 19 dic 1978
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I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie, ai sensi della legislazione del Liechtenstein fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein, e se immediatamente prima del mese a partire dal quale domandano la rendita vi abbiano risieduto ininterrottamente per 10 anni, quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per 5 anni quando si tratta di una rendita di invalidità o di superstiti o di una rendita di vecchiaia che le sostituisce.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-10