Convenzione›Parte TERZA
Art. 12
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Liechtenstein non raggiunga il dieci per cento della rendita ordinaria completa, a detto cittadino italiano verrà corrisposta, in luogo della suddetta rendita parziale, una indennità forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta.
Al cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Liechtenstein e che lascia definitivamente il territorio del Liechtenstein, viene ugualmente corrisposta detta indennità.
Gli interessati possono rinunciare al pagamento di tale indennità e chiedere che la stessa venga trasferita alle assicurazioni sociali italiane le quali corrisponderanno loro, al suo posto, una rendita vitalizia equivalente.
2. - Qualora l'indennità forfettaria sia stata versata dall'assicurazione del Liechtenstein nè il beneficiario nè i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione del Liechtenstein in virtù dei contributi precedentemente versati.
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