Convenzione›Parte TERZA
Art. 17
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione del Liechtenstein per la vecchiaia ed i superstiti.
2. - Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nella assicurazione del Liechtenstein per la vecchiaia e i superstiti.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-17