ConvenzioneParte QUARTA

Art. 21

In vigore dal 19 dic 1978
. 1. - Per l'attuazione della presente Convenzione le Autorità e gli organismi di cui all', paragrafo 1, possono corrispondere direttamente tra loro, con l'assicurato ed i suoi rappresentanti. 2. - Nelle comunicazioni scritte essi possono usare la propria lingua ufficiale. 3. - Le decisioni dell'ente assicuratore di una Parte contraente possono essere comunicate alle persone residenti nell'altra Parte contraente direttamente mediante lettera raccomandata. 4. - Le Autorità e gli organismi di una Parte contraente di cui all', paragrafo 1, non possono respingere richieste ed altri documenti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-21

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