Convenzione
Art. 23
In vigore dal 19 dic 1978
.
1. - Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno in un accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.
2. - Le Autorità competenti si danno reciprocamente comunicazione delle disposizioni prese per l'applicazione della presente Convenzione nonché delle disposizioni che modifichino o completino la loro legislazione, in conseguenza dell'applicazione della Convenzione.
3. - Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione possono essere istituiti organismi di collegamento che saranno indicati nell'accordo di applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-23