Convenzione

Art. 23

In vigore dal 19 dic 1978
. 1. - Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno in un accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. 2. - Le Autorità competenti si danno reciprocamente comunicazione delle disposizioni prese per l'applicazione della presente Convenzione nonché delle disposizioni che modifichino o completino la loro legislazione, in conseguenza dell'applicazione della Convenzione. 3. - Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione possono essere istituiti organismi di collegamento che saranno indicati nell'accordo di applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-23

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