Convenzione
Art. 24
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - Gli organismi obbligati ad effettuare pagamenti in base alla presente Convenzione se ne liberano validamente nella moneta del loro Paese.
2. - Le Autorità competenti possono stabilire, di comune accordo, altri modi di pagamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-24