Convenzione
Art. 25
In vigore dal 19 dic 1978
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Se l'organismo di una Parte contraente ha versato per un determinato periodo di tempo anticipi o somme non dovute, il relativo importo potrà essere trattenuto soltanto sugli arretrati della corrispondente prestazione dovuti dall'organismo dell'altra Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-25