Convenzione›Parte QUINTA
Art. 30
In vigore dal 19 dic 1978
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Le pensioni o rendite determinate prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione saranno ricalcolate a domanda, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. La nuova liquidazione può anche essere fatta d'ufficio. Una riliquidazione non può mai comportare una riduzione dei diritti precedenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-30