ConvenzioneParte QUINTA

Art. 34

In vigore dal 19 dic 1978
. 1. - La presente Convenzione viene stipulata per la durata di un anno. Essa si considera rinnovata tacitamente di anno in anno se non viene denunciata da una delle due Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del termine annuale. 2. - In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti già acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni. In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in Vaduz l'11 novembre 1976 in due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, entrambi facenti ugualmente fede. Per la Per il Repubblica italiana Principato del Liechtenstein G. VINCENTI MARERI W. KIEBER
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-34

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