Convenzione›Parte QUINTA
Art. 33
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica verranno scambiati appena possibile a Vaduz.
2. - Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-33