Convenzione›Parte QUINTA
Art. 28
In vigore dal 19 dic 1978
.
1. - La presente Convenzione si applica, fatta riserva per l' anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore.
2. - La presente Convenzione non fa sorgere alcun diritto a prestazioni per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
3. - Per la determinazione di un diritto a prestazioni in base alle disposizioni della presente Convenzione si terrà conto di tutti i periodi di contribuzione od equiparati nonché di tutti i periodi di soggiorno compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
4. - La presente Convenzione non si applica a diritti soddisfatti mediante rimborso di contributi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-28