Convenzione

Art. 26

In vigore dal 19 dic 1978
. 1. - I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sarà incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione, di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione può, ove occorra, far proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi. 2. - La Commissione mista sarà composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti. Ogni delegazione potrà farsi assistere da esperti. 3. - La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Italia e in Liechtenstein. 4. - La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo