Convenzione
Art. 26
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sarà incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione, di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione può, ove occorra, far proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi.
2. - La Commissione mista sarà composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti.
Ogni delegazione potrà farsi assistere da esperti.
3. - La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Italia e in Liechtenstein.
4. - La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.
Storico versioni
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