Convenzione›Parte QUARTA
Art. 22
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - Le domande, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa da presentarsi in virtù della legislazione di una Parte contraente ad una Autorità, un organismo assicuratore oppure ad altro ufficio, sono considerati presentati all'ufficio competente se vengono presentati ad un corrispondente ufficio dell'altra Parte contraente; la data in cui le domande, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa pervengono a questo ufficio vale come data di arrivo presso l'ufficio competente.
2. - Le domande, le dichiarazioni e i mezzi d'impugnativa vengono trasmessi immediatamente dall'ufficio al quale sono stati presentati all'ufficio competente dell'altra Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-22