ConvenzioneParte QUARTA

Art. 19

In vigore dal 19 dic 1978
. 1. - Le Autorità e gli organismi delle Parti contraenti si presteranno reciproca collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione è gratuita, ad eccezione delle spese sostenute in contanti. 2. - Tale collaborazione vale anche per le visite mediche. La ripartizione delle spese per tali visite, comprese le spese di viaggio, di soggiorno per il periodo di osservazione nonché delle altre in contanti verrà regolata nell'accordo di applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-19

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