Convenzione›Parte TERZA
Art. 15
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - Quando in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'acquisizione del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si sovrappongono.
2. - Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente è subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Liechtenstein nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettano di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.
3. - Quando ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle assicurazioni sociali italiane è concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione del Liechtenstein essa è calcolata come segue:
a) l'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina in primo luogo l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione, di cui si deve tenere conto in base ai paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane.
Tuttavia per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione del Liechtenstein, i contributi o le retribuzioni relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi e delle retribuzioni stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana;
b) in base a questo ammontare l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni delle due Parti, tenendo conto, tuttavia dei periodi compiuti nella assicurazione del Liechtenstein solo in quanto non si sovrappongano ai periodi italiani.
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