Convenzione›Parte TERZA
Art. 14
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - Ai fini del diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidità, in base alla legislazione del Liechtenstein, sono considerati assicurati anche i cittadini italiani che:
a) hanno ottenuto il diritto alla rendita prima di lasciare il
Liechtenstein o se
b) al momento del verificarsi dell'evento assicurato sono assicurati nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti italiana.
2. - Sono da considerare assicurati ai sensi del paragrafo 1, lettera b), i cittadini italiani soltanto:
a) se sono versati o dovuti dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, o nell'assicurazione facoltativa italiana;
b) nei periodi durante i quali hanno diritto a una pensione di invalidità delle assicurazioni sociali italiane;
c) durante i seguenti periodi assimilati secondo la legislazione italiana, nella misura in cui essi seguono immediatamente un periodo di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione italiana o del Liechtenstein; oppure un periodo di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana, considerandosi neutro un periodo di dieci settimane al massimo tra la fine della assicurazione obbligatoria e l'inizio di un periodo assimilato;
- i periodi di malattia attestati in tempo utile fino ad una durata totale di dodici mesi;
- i periodi di ricovero in sanatorio per tubercolosi quando detto ricovero è accordato in virtù della assicurazione dell'interessato stesso;
- i periodi di godimento dell'indennità post-sanatoriale accordata in virtù dell'assicurazione dell'interessato stesso, nel limite di due anni dalla data in cui è stato dimesso dal sanatorio;
- i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante la gravidanza e il puerperio per una durata massima di tre mesi prima e di otto settimane dopo il parto;
- i periodi di disoccupazione durante i quali è concessa l'indennità ordinaria di disoccupazione per una durata massima di centottanta giorni consecutivi.
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