Convenzione›Parte TERZA
Art. 16
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - I cittadini del Liechtenstein i quali, verificatosi l'evento assicurato in caso di vecchiaia ai sensi della legislazione italiana, nonostante l'applicazione dell' non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane, hanno diritto al rimborso dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni.
2. - Il cittadino del Liechtenstein che abbia ottenuto il rimborso dei contributi non può più far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-16