ConvenzioneParte TERZA

Art. 13

In vigore dal 19 dic 1978
. 1. - Verificatosi l'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, i cittadini italiani hanno la facoltà di chiedere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro alla assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein in base ai quali non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e invalidità del Liechtenstein, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato il Liechtenstein per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo Paese. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi dalla moglie, il marito ha diritto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, con esclusione della rendita complementare per la moglie. 2. - I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein. I contributi eventualmente versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni. Detti contributi possono, tuttavia, a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione del Liechtenstein. 3. - Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all' della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti dal trasferimento dei contributi alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.
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