Convenzione›Parte SECONDA
Art. 8
In vigore dal 19 dic 1978
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Su richiesta congiunta del lavoratore e del datore di lavoro, le Autorità competenti delle due Parti contraenti possono stabilire di comune accordo altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre a quelle previste dall'.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-8