Convenzione›Parte PRIMA
Art. 4
In vigore dal 19 dic 1978
.
Le persone elencate all' godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni di cui all', ove nella presente Convenzione e nel suo protocollo finale non sia disposto altrimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-4