ConvenzioneParte SECONDA

Art. 6

In vigore dal 19 dic 1978
. 1. - La legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. 2. - Nei casi in cui, per le attività esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, sia applicabile, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, la legislazione delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla quota di reddito realizzata sul rispettivo territorio.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976. — Testo vigente | Portale Normativo