Convenzione›Parte SECONDA
Art. 6
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - La legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione.
2. - Nei casi in cui, per le attività esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, sia applicabile, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, la legislazione delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla quota di reddito realizzata sul rispettivo territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-6