Convenzione›Parte TERZA
Art. 9
In vigore dal 19 dic 1978
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1. - I cittadini italiani hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidità del Liechtenstein se al verificarsi dell'evento assicurato sono stati versati a tale assicurazione contributi per almeno 5 anni interi.
2. - I cittadini italiani possono beneficiare dei provvedimenti di integrazione previsti dall'assicurazione invalidità del Liechtenstein fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidità abbiano pagato i contributi all'assicurazione del Liechtenstein almeno per 5 anni interi.
3. - Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano una attività lucrativa hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidità abbiano risieduto nel Liechtenstein ininterrottamente durante almeno 5 anni.
I figli minorenni di cittadini italiani residenti nel Liechtenstein possono beneficiare dei provvedimenti di integrazione, sussistendo i requisiti di legge, a condizione che il padre o la madre al verificarsi dell'invalidità abbia pagato i contributi all'assicurazione invalidità per almeno 5 anni oppure abbia risieduto nel Liechtenstein per 5 anni interi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-9