ConvenzioneParte PRIMA

Art. 1

In vigore dal 19 dic 1978
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza il Principe Regnante del Liechtenstein, animati dal desiderio di agevolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale hanno convenuto di stipulare una Convenzione ed hanno a tal fine nominato quali loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana Signor Giovanni VINCENTI MARERI, Consigliere d'Ambasciata Sua Altezza il Principe del Liechtenstein Signor Dr. Walter KIEBER, Capo del Governo del Principato del Liechtenstein I Plenipotenziari, dopo lo scambio dei pieni poteri in buona e debita forma, hanno deciso quanto segue: . Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno i seguenti significati: 1) "Cittadino": per l'Italia, i cittadini italiani e per il Liechtenstein, i cittadini di questo Stato; 2) "Legislazione": le leggi, i decreti, i regolamenti e le disposizioni che si riferiscono ai rami della sicurezza sociale indicati all', paragrafo 1, in vigore nell'uno o nell'altro Stato contraente; 3) "Autorità competente": per l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; per il Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein; 4) "Organismo": l'autorità o l'istituto cui è demandata l'applicazione delle legislazioni o parte di esse, indicate all'; 5) "Organismo assicuratore competente": l'istituto assicuratore competente in base alla legislazione applicabile; 6) "Periodi assicurativi": i periodi di contribuzione e i periodi equivalenti, nella misura in cui sono riconosciuti come tali dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti; 7) "Periodi di contribuzione": periodi per i quali, secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente i contributi sono stati versati o sono considerati versati; 8) "prestazioni in denaro", "rendita o "pensione": tutte le prestazioni in denaro, pensioni e rendite, compresi i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti; 9) "superstiti", "figli", e "familiari" si intendono le persone indicate come tali dalla legislazione applicabile.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-1

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