Convenzione›Parte PRIMA
Art. 1
In vigore dal 19 dic 1978
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza il Principe Regnante del Liechtenstein, animati dal desiderio di agevolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale hanno convenuto di stipulare una Convenzione ed hanno a tal fine nominato quali loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana
Signor Giovanni VINCENTI MARERI, Consigliere d'Ambasciata
Sua Altezza il Principe del Liechtenstein
Signor Dr. Walter KIEBER, Capo del Governo del Principato del
Liechtenstein
I Plenipotenziari, dopo lo scambio dei pieni poteri in buona e debita forma, hanno deciso quanto segue:
.
Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno i seguenti significati:
1) "Cittadino": per l'Italia, i cittadini italiani e per il Liechtenstein, i cittadini di questo Stato;
2) "Legislazione": le leggi, i decreti, i regolamenti e le disposizioni che si riferiscono ai rami della sicurezza sociale indicati all', paragrafo 1, in vigore nell'uno o nell'altro Stato contraente;
3) "Autorità competente": per l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; per il Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein;
4) "Organismo": l'autorità o l'istituto cui è demandata l'applicazione delle legislazioni o parte di esse, indicate all';
5) "Organismo assicuratore competente": l'istituto assicuratore competente in base alla legislazione applicabile;
6) "Periodi assicurativi": i periodi di contribuzione e i periodi equivalenti, nella misura in cui sono riconosciuti come tali dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti;
7) "Periodi di contribuzione": periodi per i quali, secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente i contributi sono stati versati o sono considerati versati;
8) "prestazioni in denaro", "rendita o "pensione": tutte le prestazioni in denaro, pensioni e rendite, compresi i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti;
9) "superstiti", "figli", e "familiari" si intendono le persone indicate come tali dalla legislazione applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-1