Convenzione

Art. 27

In vigore dal 19 dic 1978
. 1. - Nel caso che una controversia non possa essere risolta tramite la Commissione mista, essa verrà sottoposta ad un tribunale arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti e di un presidente appartenente ad un terzo Paese. 2. - Il tribunale arbitrale verrà formato di volta in volta; ogni Parte contraente nomina un membro ed entrambi i membri scelgono concordemente un cittadino di un terzo Paese come presidente che viene scelto dai Governi delle due Parti contraenti. I membri vengono nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi successivi alla comunicazione effettuata da una Parte contraente all'altra dell'intenzione di sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale. 3. - Se i termini di cui al paragrafo 2 non verranno rispettati, ogni parte contraente può chiedere al presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo di effettuare le nomine necessarie. Se il presidente è cittadino di una Parte contraente oppure in qualche modo impedito, le nomine verranno effettuate dal vice presidente. Se anche il vice presidente è cittadino di una Parte contraente o se anche egli è impedito, le nomine verranno effettuate dal membro del tribunale che segue per ordine di importanza e che non è cittadino di una delle due Parti contraenti. 4. - Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Parte contraente sostiene le spese del proprio membro nonché della propria rappresentanza nella procedura del tribunale arbitrale; le spese del presidente e le altre spese verranno ripartite in parti uguali tra le Parti contraenti. Il tribunale arbitrale regola per proprio conto la propria procedura.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-27

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