Convenzione›Parte QUINTA
Art. 31
In vigore dal 19 dic 1978
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Nei casi in cui in base alla legislazione applicabile la cittadinanza oppure la residenza dell'avente diritto non consente la concessione delle prestazioni ed in cui la presente Convenzione rimuova tale ostacolo, i termini per l'esercizio dei diritti nonché i termini di prescrizione previsti dalle leggi delle Parti contraenti decorrono non prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;769#art-c-31