Protocollo›Sez. II
Art. 20
In vigore dal 22 giu 1978
1) L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorità competenti degli Stati contraenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti, la pubblica sanità e la tutela del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi e delle immunità e agevolazioni previste dal presente protocollo.
2) La procedura di cooperazione di cui al paragrafo 1 potrà essere precisata negli accordi complementari di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-20