Protocollo›Sez. II
Art. 25
In vigore dal 22 giu 1978
Su decisione del Consiglio d'amministrazione, l'Organizzazione può concludere con uno o più Stati contraenti accordi complementari per l'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo nei riguardi di questo o di questi Stati, come anche altre intese per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione e la salvaguardia dei suoi interessi.
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