Protocollo›Sez. II
Art. 23
In vigore dal 22 giu 1978
1) Ogni Stato contraente può sottoporre a un Tribunale arbitrale internazionale ogni controversia che lo oppone all'Organizzazione o agli agenti o esperti che espletano funzioni a favore o per conto dell'Organizzazione, nella misura in cui quest'ultima, questi agenti o questi esperti abbiano rivendicato un privilegio o una immunità in virtù del presente protocollo e questa immunità non sia stata soppressa.
2) Se uno Stato contraente intende sottoporre la controversia al Tribunale arbitrale, esso notifica questa sua intenzione al Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale ne informa immediatamente gli Stati contraenti.
3) La procedura di cui al paragrafo 1 non è applicabile alle controversie tra l'organizzazione e gli agenti o esperti riguardo allo statuto o alle condizioni d'impiego, come anche, per quanto concerne gli agenti, riguardo al regolamento relativo alle pensioni.
4) La sentenza del Tribunale arbitrale è definitiva, senza appello e vincolante per le parti. In caso di contestazione sul senso e sulla portata della sentenza, spetta al Tribunale arbitrale interpretarla su domanda di parte.
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