Trattato
Art. 23
Sospensione della procedura nazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Sospensione della procedura nazionale
1) Nessun ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza del termine applicabile secondo l'.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato può, a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-23