Trattato

Art. 23

Sospensione della procedura nazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Sospensione della procedura nazionale 1) Nessun ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza del termine applicabile secondo l'. 2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato può, a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-23

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