Trattato

Art. 22

Copie, traduzioni e tasse per gli uffici designati

In vigore dal 22 giu 1978
Copie, traduzioni e tasse per gli uffici designati 1) Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all' sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità. Nel caso in cui il nome dell'inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all'atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano già nella richiesta, comunicarle all'Ufficio nazionale di detto Stato o all'ufficio che agisce per esso al più tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità. 2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), quando l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale dichiari, conformemente all'.2-a), che non verrà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, il termine per l'adempimento degli atti menzionati nel paragrafo 1) del presente articolo è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione di detta dichiarazione al depositante. 3) La legislazione di ogni Stato contraente può stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nei paragrafi 1) e 2), termini che scadono dopo quelli indicati in detti paragrafi.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-22

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