Trattato
Art. 18
Rapporto di ricerca internazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Rapporto di ricerca internazionale
1) Il rapporto di ricerca internazionale è redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta.
2) Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, è trasmesso dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, al depositante e all'Ufficio internazionale.
3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'.2-a) è tradotto conformemente al regolamento d'esecuzione. Le traduzioni sono predisposte dall'Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-18