Art. 18 · Rapporto di ricerca internazionale
Trattato

Art. 18

18 / 272

Rapporto di ricerca internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Rapporto di ricerca internazionale 1) Il rapporto di ricerca internazionale è redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta. 2) Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, è trasmesso dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, al depositante e all'Ufficio internazionale. 3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'.2-a) è tradotto conformemente al regolamento d'esecuzione. Le traduzioni sono predisposte dall'Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-18