Trattato
Art. 20
Comunicazione agli uffici designati
In vigore dal 22 giu 1978
Comunicazione agli uffici designati
1-a) La domanda internazionale, assieme al rapporto di ricerca internazionale [ivi compresa ogni indicazione prevista nell'.2-b)] o alla dichiarazione citata nell'.2-a), è comunicata, conformemente al regolamento d'esecuzione, a ogni ufficio designato che non abbia rinunciato, in tutto o in parte, a questa comunicazione.
b) La comunicazione comprende la traduzione (come prescritta) di detto rapporto o di detta dichiarazione.
2) Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l'.1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modificazioni apportate; essa deve inoltre, all'occorrenza, contenere la dichiarazione di cui all'.1).
3) A richiesta dell'ufficio designato o del depositante, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia loro, conformemente al regolamento d'esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.
Storico versioni
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