Trattato

Art. 25

Revisione da parte degli uffici designati

In vigore dal 22 giu 1978
Revisione da parte degli uffici designati 1-a) Se l'ufficio ricevente rifiuta di accordare una data di deposito internazionale o dichiara che la domanda internazionale è considerata come ritirata, o se l'Ufficio internazionale fa una constatazione secondo l'.3), quest'ultimo Ufficio, a richiesta del depositante, invia in breve termine a ogni ufficio designato indicato dal depositante copia di qualsiasi documento contenuto nella pratica. b) Se l'ufficio ricevente dichiara che la designazione di uno Stato è considerata come ritirata, l'Ufficio internazionale, a richiesta del depositante, invia in breve termine all'ufficio nazionale di detto Stato copia di ogni documento contenuto nell'inserto. c) Le richieste fatte in base hai commi a) o b) devono essere presentate nel termine prescritto. 2-a) Fatte salve le disposizioni del comma b), ogni ufficio designato, qualora la tassa nazionale (ove sia il caso) sia stata versata e la traduzione appropriata (come prescritta) sia stata consegnata nel termine prescritto, decide se il rifiuto, la dichiarazione o la constatazione menzionati nel paragrafo 1) erano giustificati ai sensi del presente trattato e del regolamento d'esecuzione; se l'ufficio designato constata che il rifiuto o la dichiarazione risultano da un errore o da una omissione dell'ufficio ricevente, o che la constatazione risulta da un errore o da una omissione dell'Ufficio internazionale, esso tratta la domanda internazionale, per quanto concerne i suoi effetti nello Stato dell'ufficio designato, come se tale errore od omissione non fosse avvenuto. b) Se l'esemplare originale perviene all'Ufficio internazionale dopo la scadenza del termine prescritto dall'.3) a causa di un errore o di una omissione del depositante, il comma a) non si applica che nelle circostanze menzionate nell'.2).
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-25

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