Trattato
Art. 28
Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici designati
In vigore dal 22 giu 1978
Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici designati
1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio designato. Nessun ufficio designato può rilasciare il brevetto o rifiutare il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.
2) Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato designato non lo consenta esplicitamente.
3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato designato per tutto ciò che non è stabilito dal presente trattato o dal regolamento d'esecuzione.
4) Se l'ufficio designato esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-28