Trattato
Art. 32
Amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
1) L'esame preliminare internazionale è eseguito dalla amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
2) Per le richieste di esame preliminare internazionale di cui all'.2-a) e all'.2 b), l'ufficio ricevente o l'Assemblea, rispettivamente, precisa, in conformità alle disposizioni dell'accordo applicabile concluso tra l'amministrazione o le amministrazioni interessate incaricate dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale, quale o quali fra queste amministrazioni saranno competenti per eseguire l'esame preliminare.
3) Le disposizioni dell'.3 sono applicabili, mutatis mutandis, alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale.
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