Trattato
Art. 34
Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
1) La procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale è stabilita dal presente trattato, dal regolamento d'esecuzione e dall'accordo che l'Ufficio internazionale conclude, con detta amministrazione.
2-a) Il depositante ha il diritto di comunicare, verbalmente e per iscritto, con l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
b) Il depositante ha il diritto di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni nel modo prescritto e nel termine prescritto, prima della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata.
c) Il depositante riceve dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale almeno un parere scritto, salvo che detta amministrazione stimi che tutte le condizioni che seguono sono soddisfatte:
i) l'invenzione risponde ai criteri citati nell'.1);
ii) la domanda internazionale soddisfa le condizioni del
presente trattato e del regolamento d'esecuzione nei limiti entro i quali esse sono controllate da detta amministrazione;
iii) non si prevede di presentare osservazioni ai sensi dell'.2), ultima frase.
d) Il depositante può rispondere al parere scritto.
3-a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa l'esigenza di unità dell'invenzione come definito nel regolamento d'esecuzione, essa può invitare il depositante, a scelta di quest'ultimo, sia a limitare le rivendicazioni in modo da soddisfare questo requisito sia a pagare delle tasse supplementari.
b) La legislazione nazionale di ogni Stato eletto può prevedere che, qualora il depositante decida di limitare le rivendicazioni ai sensi del comma a), le parti della domanda internazionale che, in conseguenza della limitazione, non formano oggetto di un esame preliminare internazionale sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare all'ufficio nazionale di detto Stato.
c) Se il depositante non ottempera entro il termine prescritto all'invito menzionato nel comma a), l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale redige un rapporto di esame preliminare internazionale sulle parti della domanda internazionale che riguardano ciò che sembra costituire l'invenzione principale e, su questo punto, fornisce indicazioni nel rapporto. La legislazione nazionale di ogni Stato eletto può prevedere che, quando il suo ufficio nazionale stimi giustificato l'invito dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare, le parti della domanda internazionale che non riguardano l'invenzione principale siano considerate come ritirate, per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare a questo ufficio.
4-a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima:
i) che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non è tenuta, secondo il regolamento d'esecuzione, a eseguire un esame preliminare internazionale e decide in tal caso di non eseguire tale esame, o
ii) che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non sono chiari, o che le rivendicazioni non si fondano in maniera adeguata sulla descrizione, cosicché non è possibile farsi una opinione valida circa la novità, l'attività inventiva (non evidenza) o l'applicazione industriale dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta,
essa non esamina le questioni previste nell'.1) e fa conoscere al depositante detta opinione e i relativi motivi.
b) Se l'una o l'altra delle situazioni menzionate nel comma a) esiste soltanto per talune rivendicazioni o in relazione a talune rivendicazioni, le disposizioni di questo comma vanno applicate unicamente a tali rivendicazioni.
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