Trattato

Art. 16

Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Amministrazione incaricata della ricerca internazionale 1) La ricerca internazionale è eseguita da un'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; questa amministrazione può essere sia un ufficio nazionale sia un'organizzazione intergovernativa, quale l'Istituto internazionale dei brevetti, le cui attribuzioni comprendono la redazione di rapporti di ricerca documentaria sullo stato della tecnica relativo a invenzioni oggetto di domande di brevetto. 2) Se, in attesa della istituzione di un'amministrazione unica incaricata della ricerca internazionale, esistono più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale, ogni ufficio ricevente specifica, conformemente alle disposizioni dell'accordo citato nel paragrafo 3-b), quale o quali di queste amministrazioni saranno competenti per eseguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto ufficio. 3-a) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono nominate dall'Assemblea. Ogni ufficio nazionale e ogni organizzazione intergovernativa che soddisfano alle esigenze previste nel comma c) possono essere nominati come amministrazione incaricata della ricerca internazionale. b) La nomina è subordinata al consenso dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa interessati e alla conclusione di un accordo, che l'Assemblea deve approvare, tra detto ufficio o detta organizzazione e l'Ufficio internazionale. Questo accordo specifica diritti e obblighi delle parti e contiene in particolare l'impegno formale di detto ufficio o di detta organizzazione ad applicare e osservare tutte le regole comuni della ricerca internazionale. c) Il regolamento d'esecuzione prescrive le esigenze minime, in particolare per quanto concerne il personale e la documentazione, alle quali ogni ufficio o organizzazione deve continuare a soddisfare finché resti nominato. d) La nomina vale per un periodo determinato, che può essere prolungato. e) Prima di decidere in merito alla nomina di un ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa o in merito al prolungamento o alla revoca della nomina, l'Assemblea sente l'ufficio o l'organizzazione interessati e domanda il parere del Comitato di cooperazione tecnica di cui all', non appena esso sia stato istituito.
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