Trattato

Art. 11

Data del deposito ed effetti della domanda internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Data del deposito ed effetti della domanda internazionale 1) L'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale, sempre che esso constati che, all'atto del ricevimento: i) il depositante non è manifestamente sprovvisto, per motivi di domicilio o di nazionalità, del diritto di depositare una domanda internazionale presso l'ufficio ricevente; ii) la domanda internazionale è redatta nella lingua prescritta; iii) la domanda internazionale contiene almeno gli elementi seguenti: a) una indicazione secondo la quale è stata depositata quale domanda internazionale; b) la designazione di almeno uno Stato contraente; c) il nome del depositante, indicate nel modo prescritto; d) una parte che, a prima vista sembri costituire una descrizione; e) una parte che, a prima vista, sembri costituire una o delle rivendicazioni. 2-a) Se l'ufficio ricevente constata che la domanda internazionale non risponde, all'atto del ricevimento, alle condizioni elencate al paragrafo 1), esso invita il depositante, conformemente al regolamento d'esecuzione, a fare la necessaria correzione. b) Se il depositante ottempera a questo invito, conformemente al regolamento d'esecuzione, l'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale, la data di ricevimento della correzione richiesta. 3) Fatto salvo l'.4, ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i a iii) del paragrafo 1), ed alla quale è stata riconosciuta una data di deposito internazionale, ha, a decorrere dalla data del deposito internazionale, gli effetti di un deposito nazionale regolare in ciascuno degli Stati designati; questa data va intesa data di deposito effettiva in ciascun Stato designato. 4) Ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i) a iii) del paragrafo 1), è considerata come avente valore di un deposito nazionale regolare ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
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