Trattato
Art. 6
Rivendicazioni
In vigore dal 22 giu 1978
Rivendicazioni
La o le rivendicazioni devono definire l'oggetto per il quale si domanda la protezione. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-6