Trattato

Art. 6

Rivendicazioni

In vigore dal 22 giu 1978
Rivendicazioni La o le rivendicazioni devono definire l'oggetto per il quale si domanda la protezione. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-6

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