Trattato

Art. 1

Costituzione di una unione

In vigore dal 22 giu 1978
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel trattato TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI firmato a Washington il 19 giugno 1970 Gli Stati contraenti, Desiderosi di contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnica, Desiderosi di migliorare la protezione legale delle invenzioni, Desiderosi di semplificare e rendere meno costoso l'ottenimento della protezione delle invenzioni quando questa sia desiderata in parecchi paesi, Desiderosi di facilitare e accelerare per tutti l'accesso alle informazioni tecniche contenute nei documenti che descrivono nuove invenzioni, Desiderosi di stimolare e accelerare il progresso economico dei paesi in via di sviluppo apprestando provvedimenti destinati ad accrescere l'efficacia dei loro sistemi legali di protezione delle invenzioni, siano essi nazionali o regionali, permettendo a detti paesi di accedere facilmente alle informazioni relative all'ottenimento di soluzioni tecniche adatte ai loro bisogni specifici e aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna in costante progresso, Convinti che la cooperazione internazionale renderà molto più facile la realizzazione di questi scopi, Hanno concluso il seguente trattato: Costituzione di una unione 1) Gli Stati che fanno parte del presente trattato (denominati in seguito "Stati contraenti") sono costituiti in unione per la cooperazione nell'ambito del deposito, della ricerca e dell'esame delle domande di protezione delle invenzioni, nonché per la prestazione di servizi tecnici speciali. Questa unione è denominata Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti. 2) Nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-1

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