Trattato
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 giu 1978
Definizioni
Ai sensi del presente trattato e del regolamento d'esecuzione, e salvo diverso esplicito disposto:
i) si deve intendere per "domanda" una domanda di protezione per un'invenzione; ogni riferimento ad una "domanda" va inteso quale riferimento alle domande di brevetto d'invenzione, di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilità completivi;
ii) ogni riferimento a un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione, ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti completivi, ai certificati completivi, ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi;
iii) si deve intendere per "brevetto nazionale" un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale;
iv) si deve intendere per "brevetto regionale" un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale o intergovernativa abilitata a rilasciare brevetti aventi effetto in più di uno Stato;
v) si deve intendere per "domanda regionale" una domanda di brevetto regionale;
vi) ogni riferimento a una "domanda nazionale" va inteso quale riferimento alle domande di brevetti nazionali e di brevetti regionali diverse da quelle depositate conformemente al presente trattato;
vii) si deve intendere per "domanda internazionale" una domanda depositata conformemente al presente trattato;
viii) ogni riferimento a una "domanda" va inteso come riferimento alle domande internazionali e nazionali;
ix) ogni riferimento a un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti nazionali e regionali;
x) ogni riferimento alla "legislazione nazionale" va inteso come riferimento alla legislazione nazionale di uno Stato contraente oppure, qualora si tratti di una domanda regionale o di un brevetto regionale, al trattato che prevede il deposito di domande regionali o il rilascio di brevetti regionali;
xi) si intende per "data di priorità" per il computo dei termini:
a) quando la domanda internazionale comprende una rivendicazione di priorità secondo l', la data del deposito della domanda la cui priorità è rivendicata;
b) quando la domanda internazionale comprende più rivendicazioni di priorità secondo l', la data del deposito della domanda più vecchia la cui priorità è rivendicata;
c) quando la domanda internazionale non comporta alcuna rivendicazione di priorità secondo l', la data del deposito internazionale di questa domanda;
xii) si deve intendere per "ufficio nazionale" l'amministrazione governativa di uno Stato contraente incaricata di rilasciare dei brevetti; ogni riferimento a un "ufficio nazionale" va pure inteso quale riferimento a ogni amministrazione intergovernativa incaricata da più Stati di rilasciare dei brevetti regionali, a condizione che uno almeno di questi Stati sia uno Stato contraente e che questi Stati abbiano autorizzato detta amministrazione ad assumere gli obblighi e a esercitare i poteri che il presente trattato e il regolamento d'esecuzione attribuiscono agli uffici nazionali;
xiii) si deve intendere per "ufficio designato" l'ufficio nazionale dello Stato designato dal depositante conformemente al capitolo I del presente trattato, nonché ogni ufficio che agisca per questo Stato;
xiv) si deve intendere per "ufficio eletto" l'ufficio nazionale dello Stato eletto dal depositante conformemente al capitolo II del presente trattato, nonché ogni ufficio che agisca per questo Stato;
xv) si deve intendere per "ufficio ricevente" l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa dove la domanda è stata depositata;
xvi) si deve intendere per "Unione" l'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti;
xvii) si deve intendere per "Assemblea" l'Assemblea dell'Unione;
xviii) si deve intendere per "Organizzazione" l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
xix) si deve intendere per "Ufficio internazionale" l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);
xx) si deve intendere per "Direttore generale" il Direttore generale dell'Organizzazione e, finché i BIRPI esisteranno, il Direttore generale dei BIRPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-2