Trattato
Art. 3
Domanda internazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Domanda internazionale
1) Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionale ai sensi del presente trattato.
2) Una domanda internazionale deve contenere, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, una richiesta, una descrizione, una o più rivendicazioni, uno o più disegni (ove siano richiesti) e un estratto.
3) L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l'estensione della protezione richiesta.
4) La domanda internazionale:
i) deve essere redatta in una delle lingue prescritte;
ii) deve rispondere ai requisiti formali prescritti;
iii) deve soddisfare alla prescritta esigenza di unità dell'invenzione;
iv) è assoggettata al versamento delle tasse prescritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-3