Trattato

Art. 5

Descrizione

In vigore dal 22 giu 1978
Descrizione La descrizione deve esporre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta possa attuarla.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-5

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