Trattato
Art. 10
Ufficio ricevente
In vigore dal 22 giu 1978
Ufficio ricevente
La domanda internazionale deve essere depositata presso l'ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-10