Art. 10 · Ufficio ricevente
Trattato

Art. 10

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Ufficio ricevente

In vigore dal 22 giu 1978
Ufficio ricevente La domanda internazionale deve essere depositata presso l'ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione.
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