Trattato
Art. 12
Trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale
1) Un esemplare della domanda internazionale è conservato dall'ufficio ricevente ("copia per l'ufficio ricevente"), un esemplare ("esemplare originale") trasmesso all'Ufficio internazionale e un altro esemplare ("copia di ricerca") è trasmesso all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale di cui all', conformemente al regolamento d'esecuzione.
2) L'esemplare originale è considerato come l'esemplare autentico della domanda internazionale.
3) La domanda internazionale è considerata come ritirata se l'Ufficio internazionale non riceve l'esemplare originale nel termine prescritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-12